Quante volte avete sentito parlare di bollette di conguaglio “pazze”? Cifre astronomiche che riguardavano anni di debiti “mai conosciuti”. Ora non sarà più così: la prescrizione delle bollette passa da 5 a 2 anni, scopriamo come.
Legge di bilancio 2018
La legge di bilancio 2018 prevede che dal 1º marzo 2018 per tutte le fatture ritardate e di conguaglio il cliente potrà eccepire una prescrizione “breve” (passa da 5 a 2 anni), pagando solo gli ultimi 24 mesi. Questa nuova norma contiene una deroga all’art. 2948 del codice civile dove, invece, si stabilisce che i debiti dovuti su base temporale (con cadenza annuale o frazioni inferiori) e gli interessi di mora si prescrivono in 5 anni. La prescrizione, cosiddetta breve, riguarda i consumatori (domestici e privati), le microimprese e i professionisti.Cos’è una microimpresa? Secondo la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea una microimpresa è un’azienda con meno di dieci dipendenti e che realizza un fatturato annuo uguale o inferiore a 2 milioni di euro. |
Conguaglio: cosa cambia?
Come abbiamo detto la prescrizione per le fatture di conguaglio passa da 5 a 2 anni. Queste fatture vengono inviate dal fornitore di energia elettrica quando i consumi pagati dall’utente - consumi stimati in bolletta - risultano, tramite delle rilevazioni sul contatore, inferiori a quelli reali. In questo caso il cliente deve pagare l’importo di differenza presente nella bolletta di conguaglio. Con la nuova legge di bilancio è previsto anche il diritto di sospensione del pagamento per il cliente: nel caso in cui il fornitore emetta la fattura di conguaglio a debito per importi dovuti oltre i due anni, il cliente può sospendere il pagamento - previo reclamo al venditore. Questo diritto si può far valere anche nel caso in cui l’Agcm (Antitrust) abbia iniziato un’attività di verifica nei confronti del fornitore per presunte violazioni del codice del consumo: il cliente avrà diritto a ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati qualora il procedimento si concluda con l’accertamento di un illecito. Il fornitore ha l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento all’utente e di informarlo dei suoi diritti. Riassumendo, il cliente può sospendere il pagamento nei seguenti casi:- Quando presenta un reclamo per un conguaglio nei termini stabiliti dall’Autorità per l’Energia, fino alla verifica della condotta del fornitore
- In caso di fatture di conguaglio per un periodo maggiore di due anni
- In caso di procedimento per l’accertamento di eventuali violazioni del codice di consumo del fornitore
