Come funziona la disdetta del contratto locazione uso commerciale?
Superato un anno dalla prima scadenza di un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, il conduttore può recedere da tale impegno contrattuale solo in presenza di gravi motivi, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della legge n. 392/78.
Gravi motivi per il recesso
Sul punto si precisa che per gravi motivi deve intendersi non la soggettiva ed unilaterale valutazione effettuata dallo stesso conduttore in ordine all'opportunità o meno di continuare ad occupare l'immobile locato, poiché, in tal caso, si ipotizzerebbe la facoltà di un recesso sostanzialmente arbitrario, contrario all'interpretazione letterale, oltre che allo spirito della suddetta norma. Al contrario, i gravi motivi, che legittimano il recesso del conduttore da una locazione non abitativa, devono sostanziarsi in fatti involontari, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto ed, inoltre, devono essere tali da rendere oltremodo gravosa per lo stesso conduttore, sotto il profilo economico, la prosecuzione del rapporto locativo. (in tal senso, Cass. civ. Sez. III, sent. 08-03-2007, n. 5328).
Sporadico utilizzo dell'immobile
Lo sporadico utilizzo dell'immobile, ad esempio, costituisce certamente il risultato di una scelta unilaterale e non un fattore estraneo alla volontà del conduttore idoneo a giustificare il recesso. In ogni caso, quand'anche si voglia condividere la sussistenza di gravi motivi, il recesso avrà efficacia, per espressa previsione di legge, solo dopo il decorso di sei mesi dalla data della comunicazione. A tale riguardo si richiama una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui, “….. qualora le parti abbiano previsto, ai sensi dell'art. 27 della legge 392/78 la facoltà del conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, l'avviso di recesso diretto dal conduttore al locatore, che indichi un termine inferiore a quello convenzionalmente stabilito dalle parti stesse o inferiore a quello minimo fissato dalla legge, conserva validità ed efficacia ma il termine di esecuzione deve essere ricondotto a quello convenzionalmente pattuito o a quello minimo semestrale fissato dalla legge. (Cass. civ. Sez. III, 16-01-2007, n. 831).
Analisi conclusiva
In conclusione, conoscere il processo di disdetta del contratto di affitto è di fondamentale importanza per evitare conflitti e dispute che potrebbero emergere in futuro. Seguire le regole stabilite dalle norme di legge e rispettare i termini di preavviso previsti saranno fondamentali per concludere in modo pacifico e corretto questa esperienza. Se hai dubbi o domande, è sempre consigliabile consultare un professionista del settore immobiliare o un avvocato specializzato. Se vuoi trovare altri contenuti in materia immobiliare consulta il BLOG DI IOAFFITTO.IT
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