Cos'è il diritto di ripensamento?

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Come tutelarsi dai contratti (trabocchetto) dell’energia elettrica? Vediamo cosa bisogna fare per disdire un contratto non richiesto e quali sono i tempi da rispettare.


Contratto dell’energia elettrica non richiesto

A volte, un po’ per buona fede un po’ per mancanza di indicazioni corrette, può succedere che si firmino (inconsapevolmente) contratti della luce con altri fornitori. Un contratto non voluto è un contratto non firmato da noi oppure accettato a causa di pratiche ingannevoli da parte del fornitore. Secondo quanto stabilisce il Codice del Consumo, se il commerciale della società fornitrice di energia elettrica non ha riferito informazioni esatte sul prezzo e sulla fornitura del servizio, il cliente può inviare un reclamo e cambiare fornitore. Inoltre, la delibera numero

153/2012/R/COM dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambienti (ARERA) stabilisce che una volta firmato il contratto, il fornitore deve effettuare una chiamata di conferma al cliente - nei casi di contratti stipulati fuori dai locali commerciali - o inviare una lettera di conferma.

 

Molti consumatori si rendono conto di aver sottoscritto un nuovo contratto proprio a causa della ricezione della lettera a casa. In questo caso, il cliente ingannato deve inviare un reclamo per contratto non richiesto.

Il fornitore - se ha già aderito alla procedura di ripristino e si trova in un elenco speciale - dopo il reclamo presentato dal cliente, affinché lo stesso possa tornare con il vecchio fornitore, deve inviare i dati sia al distributore sia al vecchio fornitore.

I termini per inviare il reclamo

Come abbiamo visto, in caso di contratto ingannevole il cliente può inviare un reclamo per disdire il contratto e tornare con il vecchio fornitore. Il consumatore per inviare il reclamo deve rispettare le seguenti scadenze:

  • entro 40 giorni dalla ricezione della lettera di conferma del fornitore;
  • entro 30 giorni dalla data di scadenza della prima bolletta - nel caso in cui non sia arrivata la lettera/chiamata di conferma;
  • entro 30 giorni dalla chiamata di conferma effettuata dall’operatore.

Nella lettera di reclamo il cliente deve fornire i seguenti dati:

  • indirizzo di fornitura;
  • codice POD;
  • codice fiscali;
  • nome e cognome,
  • data in cui si è reso conto del contratto non richiesto.

Il fornitore deve rispondere al cliente entro 40 giorni solari e nel caso in cui rifiutasse il reclamo, e quindi l’avvio della procedura di ripristino, deve comunicarlo anche allo Sportello per il Consumatore (il servizio fornito da ARERA che assiste il consumatore per far valere i propri diritti). È, poi, compito dello Sportello per il Consumatore valutare il comportamento del fornitore e capire se il reclamo può essere accettato. Il cliente può anche decidere di non avviare la procedura ripristinatoria (ossia di tornare con il vecchio fornitore) ma di attivare il servizio di conciliazione. Per maggiori informazioni sul ripristino veloce è possibile leggere la delibera 228/2017/R/com 1 dell’Autorità per l’Energia.

Una volta accettato il reclamo, il fornitore deve emettere nuove bollette rispettando le condizioni economiche che ARERA ha stabilito per i clienti del mercato tutelato, annullando la quota della componente in bolletta per la commercializzazione e la vendita (PCV).

Cos’è il diritto di ripensamento

Nel caso in cui il consumatore abbia firmato un contratto e non sia convinto della qualità del servizio prestato dalla società scelta, può sempre esercitare il diritto di ripensamento. Tale diritto si può far valere entro 14 giorni dalla ricezione della copia del contratto, inviando la comunicazione al fornitore di energia elettrica. Il diritto di ripensamento è valido sia per i contratti stipulati nei locali commerciali della società sia per quelli sottoscritti a distanza (e-mail, telefono).

La comunicazione del ripensamento deve essere inviata per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso non ha oneri per il consumatore e prevede l'estinzione di tutte le obbligazioni che derivano dal contratto firmato. Se durante il periodo di recesso è già stato attivato il servizio, allora il consumatore dovrà pagare solo l’ammontare per i servizi usufruiti fino a quel momento.