Salvavita del contatore elettrico: come funziona?

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Sentiamo spesso parlare del “salvavita”, in televisione, per strada, ma cos’è? Come funziona questo dispositivo? Scopriamolo insieme.


Come funziona il salvavita?

salvavita

Il Salvavita è un dispositivo di sicurezza, noto anche come interruttore magnetotermico differenziale, che interrompe il flusso di energia all’interno del contatore elettrico in caso di sovraccarico o dispersione elettrica. Lo scopo del salvavita è di proteggere l’immobile e le persone che vivono all’interno dell’abitazione. Il salvavita è un dispositivo di sicurezza essenziale per l'impianto elettrico.

Interruttore magnetotermico e differenziale

Il salvavita è composto da due interruttori:

  • Magnetotermico
  • Differenziale

L’interruttore magnetotermico limita l’energia in caso di sovraccarico del contatore e protegge l’immobile quando si verificano corto circuiti. Un corto circuito si verifica quando due interruttori si toccano o quando la protezione del motore si surriscalda, provocando un dannoso e eccessivo passaggio di corrente. Questo interruttore funziona grazie all’azione combinata di due diversi meccanismi, lo sganciatore termico e lo sganciatore magnetico, che operano con due principi fisici diversi.

In caso di sovraccarico, il relè differenziale, invece, ha lo scopo di proteggere in caso di dispersione elettrica (guasto verso terra) e misura la quantità di energia in entrata nel contatore, mantenendo un equilibrio con quella in uscita. In caso di squilibrio tra le due quantità di energia, il salvavita si attiva e scatta il contatore. Quando l’interruttore è ad alta sensibilità la protezione interviene se una persona tocca un cavo isolato (contatto diretto).

Perché il contatore scatta?

Se la potenza del contatore non è sufficiente per le nostre esigenze, il misuratore scatterà spesso. Ogni casa ha una potenza disponibile e “impegnata”, solitamente per un’abitazione standard sono sufficienti 3 kW. Per verificare la potenza contrattata, basta dare un’occhiata alla bolletta della luce nelle sezioni “Dati di fornitura” e “Tipologia contratto”.

La differenza tra potenza impegnata e disponibile

La potenza impegnata viene scelta al momento della stipula del contratto di fornitura dell’energia, facendo una stima degli apparecchi che il cliente utilizza contemporaneamente. Ad esempio, se si utilizza il forno (2 kWh) e l’asciugacapelli nello stesso momento (2 kWh), si deve optare per una potenza contrattuale superiore a 3 kW. Il cliente domestico può scegliere tra diversi livelli di potenza (la scala parte da 0,5 kW e procede a scatti di 0,5 kW fino a 6 kW).

La potenza disponibile è la potenza massima prelevabile dall’impianto di distribuzione. Il suo valore è maggiore del 10% del valore della potenza impegnata. Quando si supera la potenza disponibile, scatta il contatore. Se ciò accade spesso, conviene contattare il proprio fornitore e chiedere un aumento di potenza.

Come cambiare la potenza del contatore

Per aumentare la potenza del contatore bisogna rivolgersi al proprio fornitore. Entro due giorni dalla richiesta, il gestore deve comunicare il cambio al distributore locale. Nel mercato libero, le tempistiche variano a seconda dei lavori che si devono fare sul contatore, e i costi dipendono dal fornitore che si è scelto. Inoltre, ci sono dei costi fissi (circa 27,03 euro) che il distributore addebita al gestore. Nel mercato libero i costi dipendono dalle singole condizioni contrattuali.

Quanto costa cambiare la potenza del contatore nel mercato tutelato
Costo fisso del distributore   Quota potenza    Contributo fisso amministrativo
0 euro 69,99 euro/kW 23 euro

La normativa sul salvavita

Ricordiamo che in base alla legge 46/90 del 13 marzo 1990 tutti gli impianti elettrici - di unità abitative, luoghi di culto, scuole, attività commerciali e associazioni - devono aver installato il salvavita. I tecnici che realizzano gli impianti devono rilasciare una dichiarazione di conformità, in cui si attesta il rispetto delle norme. Questo documento va depositato in duplice copia, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo Sportello per l’edilizia del Comune di riferimento che inoltrerà una copia alla Camera di Commercio.